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Eredi Legittimi e legittimari

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

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La distinzione tra eredi legittimi e legittimari è fondamentale nel diritto successorio italiano, regolato dal Codice Civile. Anche se entrambi i termini si riferiscono a soggetti che possono ricevere una parte del patrimonio di una persona defunta, la differenza principale risiede nel modo in cui tale eredità viene stabilita e nei diritti specifici che ciascuno di essi possiede. 

Di seguito esploreremo le caratteristiche principali e le differenze tra eredi legittimi e legittimari.

 

Eredi legittimi

Gli eredi legittimi sono coloro che, secondo la legge, vengono chiamati a succedere al defunto nel caso in cui non esista un testamento (successione legittima) o quando il testamento non esaurisca l'intero patrimonio del defunto (successione legittimaria). Gli eredi legittimi sono individuati dalla legge in un ordine preciso e gerarchico, in base al grado di parentela con il defunto. Questo ordine include:

 

  1. Coniuge,
  2. Discendenti (figli, nipoti, ecc.),
  3. Ascendenti (genitori, nonni, ecc.),
  4. Fratelli e sorelle,
  5. Altri parenti fino al sesto grado.

 

Nel caso in cui il defunto non lasci alcun parente entro il sesto grado né un testamento, l'eredità passa allo Stato.

In assenza di un testamento, la quota di eredità viene divisa secondo le regole stabilite dal Codice Civile, che definiscono come distribuire il patrimonio in base ai diversi scenari familiari (ad esempio, presenza di solo coniuge, solo figli, o entrambi).

 

Legittimari

I legittimari, noti anche come eredi necessari, sono una categoria speciale di eredi che, per legge, hanno diritto a una quota minima del patrimonio del defunto, detta quota di legittima. La particolarità dei legittimari è che essi mantengono il diritto a questa quota anche se il defunto ha redatto un testamento che li esclude o ha disposto il proprio patrimonio in modo tale da penalizzarli. La legge, quindi, prevede una tutela speciale per questi soggetti, in modo da evitare che vengano completamente privati dell'eredità.

I legittimari sono:

 

  1. Coniuge,
  2. Figli (sia legittimi che naturali, adottati o riconosciuti),
  3. Ascendenti (genitori o nonni), ma solo in assenza di figli.

 

Il Codice Civile prevede una serie di percentuali che definiscono la quota di legittima spettante ai legittimari. Per esempio:

  • Se ci sono solo figli, la quota di legittima corrisponde alla metà del patrimonio (che aumenta se ci sono più figli).
  • Se c’è solo il coniuge, la quota spettante è pari alla metà del patrimonio.
  • Se ci sono sia figli che coniuge, questi devono dividersi almeno il 50% del patrimonio.

 

Se la persona deceduta dispone del suo patrimonio tramite testamento, può lasciare una parte della sua eredità a soggetti diversi dai legittimari (per esempio amici, enti di beneficenza, ecc.), ma solo nel rispetto della quota di legittima riservata a questi ultimi.

 

Differenza principale

La differenza chiave tra eredi legittimi e legittimari è che gli eredi legittimi ereditano secondo le regole della successione legittima, ossia quando manca un testamento o quando una parte del patrimonio non è stata destinata tramite testamento. I legittimari, invece, sono protetti dalla legge con una quota riservata, e non possono essere esclusi completamente dall’eredità, nemmeno attraverso un testamento. Se la volontà del defunto lede i diritti dei legittimari, questi possono agire legalmente per chiedere la reintegrazione della legittima (azione di riduzione).

 

Azione di riduzione

Qualora un legittimario venga escluso o leso nella sua quota di legittima, ha il diritto di intraprendere un'azione di riduzione contro gli altri eredi o i beneficiari delle disposizioni testamentarie. Questo procedimento mira a ripristinare i diritti del legittimario, riducendo le disposizioni che hanno violato la quota minima a lui riservata.

 

Conclusione

In sintesi, mentre gli eredi legittimi ereditano in mancanza di un testamento seguendo l'ordine stabilito dalla legge, i legittimari godono di una tutela particolare anche in presenza di un testamento che tenti di escluderli. Questa distinzione riflette la volontà del legislatore di bilanciare la libertà testamentaria con la protezione dei diritti dei familiari più stretti del defunto, garantendo loro una parte del patrimonio attraverso la quota di legittima.

 

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